FNC (Fondo Nuove Competenze): stato dell’arte e modalità attuative – FAQ ANPAL del 23 novembre 2020
Fondazione Consulenti per il Lavoro avvia il confronto con l’ANPAL e con esponenti degli altri principali attori coinvolti
In occasione del convegno in modalità videoconferenza "Il Fondo Nuove Competenze risorse, procedure, interventi”, organizzato da Fondazione Lavoro in collaborazione con l'Associazione Nuovi Lavori, sono stati affrontati i principali aspetti legati all’attuazione del nuovo strumento insieme ad ANPAL e ad esponenti degli altri principali attori coinvolti.
In particolare, nel corso del convegno, moderato dal Direttore di Fondazione Lavoro Enrico Limardo, sono intervenuti Paola Nicastro - Direttore generale ANPAL, Raffaele Morese - Presidente Nuovi Lavori, Anna Trovò - Responsabile Fondi Interprofessionali per la CISL, Fabio Campidoglio - Amministratore di Quanta Risorse Umane, Francesco Ceresia – Professore Università di Palermo, Vincenzo Silvestri – Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro.
Il FNC, introdotto dal DL 19 maggio 2020, n. 34 (ai sensi dell’art. 88) e successivamente modificato dal DL 14 agosto 2020, n. 104 (ai sensi dell’art. 4), disciplinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, è attivo dal 4 novembre con l’emanazione da parte dell’ANPAL del relativo Avviso pubblico.
Le risorse finanziarie
Introdotto con una dotazione iniziale di 230 Meuro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO, il FNC vede un importante incremento delle risorse disposto dal DL 14 agosto 2020, n. 104 che raggiungono complessivamente un valore pari a 730 Meuro per il biennio 2020-2021 (430 Meuro per l’anno 2020 e 300 Meuro per l’anno 2021).
Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse da parte dei Programmi Operativi nazionali e regionali FSE e per le specifiche finalità dal Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’art. 12 del D.Lgs. 276/2003 e dai Fondi paritetici interprofessionali ex art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Un nuovo strumento per ripartire
Il FNC rappresenta un nuovo ed interessante strumento nell’ambito del quadro attuale, rappresentando per le imprese un’opportunità di riqualificazione e rafforzamento delle competenze in un’ottica di ripresa e superamento degli effetti negativi prodotti dall’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi mesi.
Secondo quanto previsto dall’art. 88 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (così come modificato dal successivo DL 14 agosto 2020, n. 104, art. 4), i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Come sottolineato in apertura del convegno, il FNC nasce come politica attiva innovativa che si rivolge direttamente alle aziende, in tale contesto responsabili dell’analisi e dell’individuazione dei nuovi fabbisogni formativi necessari per riprendere le attività e colmare le carenze dei propri dipendenti.
Attraverso la rimodulazione dell’orario di lavoro (da non confondersi con la riduzione dell’orario di lavoro), le imprese hanno infatti la possibilità di impegnare i propri dipendenti per una parte dell’orario di lavoro in specifici percorsi formativi mirati allo sviluppo di nuove o maggiori competenze, coerentemente con i nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza sanitaria ed economica.
La finalità della ricollocazione dei lavoratori
Con le modifiche introdotte dal DL 14 agosto 2020, n. 104, accanto all’esigenza di adeguare le competenze dei dipendenti in ragione dei nuovi fabbisogni formativi derivanti dall’adozione di mutati modelli organizzativi e produttivi compare una seconda finalità, mirata alla ricollocazione dei lavoratori.
Tale seconda finalità della rimodulazione di orario non sembrerebbe essere di semplice attuazione; in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, infatti, i percorsi di accompagnamento alla ricollocazione sembrerebbero lasciati all’iniziativa delle aziende senza prevedere un ruolo delle Agenzie per il lavoro che potrebbero, invece, rendere lo strumento maggiormente fluido anche attraverso lo sviluppo di sinergie con specifiche misure di politica attiva.
Compatibilità del FNC con procedure di cassa integrazione
Il FNC è compatibile con procedure di cassa integrazione a condizione che il progetto di sviluppo delle competenze interessi dipendenti diversi dai lavoratori sospesi o in riduzione di orario beneficiari di forme di sostegno al reddito.
Cosa finanzia il FNC
Rispetto a quanto indicato dal DL n. 34/2020[1] in merito agli oneri rimborsabili dal Fondo, è chiarito che il FNC non finanzia i costi della formazione che rimangono a carico del datore di lavoro.
Il FNC finanzia, infatti, il costo della retribuzione, comprensivo dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, per la parte di orario oggetto di rimodulazione finalizzata a percorsi formativi. Nel costo della retribuzione non rientrano i ratei di mensilità aggiuntive o relativi al TFR.
L’Accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro: annuncio del rinvio del termine del 31 dicembre 2020
Come noto, possono presentare istanza di contributo tutti i datori di lavoro privati, senza distinzione di settore o dimensione, che abbiano stipulato specifico accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro conformemente con quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del DL 19 maggio 2020, n.34 e successive modifiche, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
L’accordo collettivo per la sua validità deve essere sottoscritto con le sigle sindacali comparativamente più rappresentative. Non necessariamente da tutte le sigle sindacali, è sufficiente la presenza di una sola. La tecnica legislativa usata, infatti, è la stessa dell’art. 51 del D.lgs. 81/15, dove il riferimento alla sottoscrizione dei contratti collettivi è “da” e non “dalle” associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, gli accordi collettivi devono rispettare i seguenti requisiti:
- individuare i fabbisogni in termini di nuove o maggiori competenze del datore di lavoro in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’imprese
- possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative;
- definire il progetto formativo coerentemente con le esigenze di ri/qualificazione individuate in base ai nuovi fabbisogni aziendali e dei lavoratori;
- indicare il numero di dipendenti coinvolti e il numero di ore da destinare alle attività formative nel rispetto del limite massimo di 250 ore per singolo percorso.
Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dall’Avviso pubblico, ad oggi, tali accordi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020; in considerazione della situazione emergenziale ancora in pieno corso, tale termine sarà oggetto di rinvio al fine di consentire ad un numero maggiore di datori di lavoro (con particolare riferimento alle PMI) di accedere alle risorse del FNC.
Chi sono i soggetti erogatori dei percorsi formativi
Come soggetti erogatori dei percorsi formativi, la normativa di riferimento individua tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione. Tra i soggetti erogatori è inclusa l’azienda, a condizione che nell’accordo sia data evidenza del possesso da parte della stessa dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto. Potranno, a nostro parere, considerarsi legittimate anche le Agenzie per il lavoro come la Fondazione Lavoro che, essendo in possesso dell’accreditamento nazionale, potrà operare essendo stata ricompresa anche la ricollocazione come causa di utilizzo del FNC.
Il progetto per lo sviluppo delle competenze: contenuti e tempi di realizzazione
Ai fini dell’approvazione, il progetto per lo sviluppo delle competenze deve dare evidenza:
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Le attività formative devono essere svolte, di norma, entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL; tale termine è elevabile a 120 gg nel caso in cui la domanda sia presentata da Fondi interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Da una prima percezione del FNC da parte dei contesti aziendali, l’attività formativa sembra essere percepita come complementare e non come sostitutiva dell’attività lavorativa, essendo il Fondo percepito come strumento a supporto della ripresa che non interviene necessariamente in aziende in stato di crisi. Il rispetto dei 90 gg a decorrere dalla data di approvazione della domanda rischia di scontrarsi con l’intento del decreto interministeriale di aiutare le aziende che stanno ripartendo.
Tali termini non hanno comunque natura perentoria, potendo essere suscettibili di variazione previa autorizzazione da parte dell’ANPAL su richiesta dello stesso datore di lavoro motivata da comprovate ragioni, mostrando una flessibilità che può andare incontro alle esigenze dei diversi contesti produttivi.
Identificazione, validazione e certificazione delle competenze
Nell’ambito dei percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze sono previste sia attività mirate a valorizzare il patrimonio posseduto dal lavoratore ai fini della massima efficacia della personalizzazione dell’attività formativa (anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze), sia misure per la formalizzazione e l’attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi svolti. Tali attività devono essere organizzate e strutturate nel rispetto della normativa di riferimento, tenuto conto delle specifiche regolazioni dei sistemi regionali (laddove in vigore), che possono presentare sensibili differenze in termini di soggetti erogatori, modalità e strumenti metodologici.
In tale contesto, potrebbe essere utile individuare un possibile modello che consenta di erogare anche tali tipologie di servizi nell’ambito dei percorsi di sviluppo delle competenze in maniera efficace, compatibilmente con le caratteristiche e le peculiarità dei progetti formativi e delle aziende (in particolare, con riferimento alle PMI).
Il ruolo dei fondi interprofessionali
Secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 (art. 8), i Fondi interprofessionali possono partecipare al FNC anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo da parte dell’ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni formative su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità del FNC. Anche in questo caso, l’istanza di partecipazione al FNC deve essere corredata dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro per singola impresa aderente.
Il ruolo de i Fondi interprofessionali dovrebbe essere complementare rispetto al FNC e convergere verso il conseguimento delle medesime finalità, sebbene la collaborazione tra i due fondi presenti diversi criticità, in particolare nel caso del conto sistema (laddove, oltre alla pubblicazione dell’avviso e all’espletamento dell’iter naturale di approvazione delle istanze, all’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro si somma l’accordo per condividere il piano formativo).
Ad oggi, sono 2 i Fondi che hanno deliberato un avviso ad hoc: Fonservizi per 1,2 Meuro prevedendo un importo massimo per singola azienda di 8.000 euro e Fonter per 1meuro a favore dei percorsi che cofinanziano l’accesso la FNC.
Il coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali può rappresentare un fattore critico di successo del FNC al fine di consentire parità di accesso alle risorse anche da parte delle PMI, che al momento rischiano di essere schiacciate data la complessità dei percorsi e la modalità a sportello di assegnazione delle risorse alle aziende richiedenti. Con il rinvio del termine del 31 dicembre 2020 è auspicabile un maggiore coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali quale potenziale collettore delle istanze delle PMI.
Modalità di erogazione e condizioni di riconoscimento del contributo
L’erogazione del contributo avviene da parte dell’INPS, su indicazione di ANPAL, in due tranche:
- 70% del valore del contributo concesso a titolo di anticipazione ad approvazione dell’istanza;
- 30% rimanente a seguito della presentazione della richiesta di saldo e del completamento delle attività di verifica da parte dell’Agenzia.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l’ANPAL effettua:
- verifiche di conformità formale della documentazione presentata;
- accertamento dell’effettiva realizzazione dei percorsi attraverso l’acquisizione delle attestazioni/certificazioni delle competenze rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo;
- controlli di corrispondenza tra il contributo massimo riconosciuto, l’attività realizzata e la quantificazione del costo della remunerazione dei lavoratori per le ore di formazione.
Prime conclusioni e riflessioni
Il FNC rappresenta indubbiamente uno strumento a supporto delle aziende impegnate nella ripresa delle attività produttive, sebbene ancora in presenza delle numerose difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria ed economica in essere.
Dai primi confronti, appare centrale il ruolo sinergico dei Fondi interprofessionali, in particolare per favorire l’accesso alle risorse anche da parte delle PMI, che data la complessità della misura e le modalità di assegnazione delle risorse rischiano di essere svantaggiate rispetto a realtà aziendali maggiormente strutturate e reattive.
La previsione di tempi di realizzazione dei progetti maggiormente flessibili potrebbe inoltre incontrare positivamente le esigenze organizzative di quelle aziende impegnate nella ripresa, favorendo la coesistenza tra tempi di formazione per la ri/qualificazione e il rafforzamento delle competenze e impegno lavorativo.
Il tema delle competenze e dell’armonizzazione dei percorsi formativi, data l’eterogeneità dei diversi contesti regionali, richiederebbe un maggiore coordinamento mirato ad individuare possibili modelli compatibili con le caratteristiche e le peculiarità dei progetti di sviluppo delle competenze così come delineati nell’ambito del FNC.
In ultimo, particolarmente interessante è la previsione di possibili percorsi di ri/qualificazione in un’ottica di ricollocazione dei lavoratori, che richiederebbe, ai fini di una effettiva efficacia, lo sviluppo di sinergie con percorsi di accompagnamento al reinserimento occupazionale che vedano il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro.
Consulta le FAQ pubblicate da ANPAL
[1] Cfr. Art. 88, comma 1, DL 19 maggio 2020, n. 34. “Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze”.