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Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19

Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19

Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19

Ai sensi di quanto disposto a livello nazionale dal Decreto Legge 3 novembre 2020, recante “ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus” e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Prov. Autonome per quanto di competenza, si registra una generalizzata possibilità di sospensione dei tirocini extracurriculari attualmente in corso e di attivazione delle modalità di svolgimento del tirocinio alternative alla presenza.

Si premette che l’attivazione in presenza dei tirocini extracurriculari è possibile a condizione che il soggetto ospitante garantisca il rispetto di tutte le specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al virus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l’attività prevista dal progetto formativo di tirocinio. Si suggerisce, pertanto, di procedere con la massima cautela, solo dopo aver preso completa visione dei provvedimenti nazionali e regionali di riferimento e averne verificato l’applicazione presso la sede di svolgimento del tirocinio.

Nello specifico, con riferimento ai provvedimenti regionali ad oggi adottati, si rilevano le seguenti casistiche 

  1. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza o in modalità alternativa alla presenzapurché non sia mista (alternanza presenza – smart working): Lazio e Liguria
  2. Regioni che hanno previsto la possibilità di sospendere o di svolgere in modalità alternativa alla presenza i tirocini attualmente in corso e di attivare nuovi tirocini in presenza e/o in modalità alternativa alla presenza prevedendo anche di alternare la modalità presenza a quella a distanza: Calabria, Lombardia, Piemonte
  3. Regione Veneto che ha disciplinato la possibilità di sospendere i tirocini extracurriculari in corso per quarantena o isolamento fiduciario, per sospensione dell’attività aziendale o impossibilità di rimodulazione oraria.
  4. Regione Umbria che ha disposto la sospensione dei tirocini extracurriculari con riferimento ai soli tirocini finanziati attivati nell’ambito del bando Umbria Attiva

Si precisa che il quadro sopra rappresentato è aggiornato alle ore 13 del 09 novembre 2020 e che eventuali successivi provvedimenti regionali saranno monitorati e comunicati.

Per tutte le altre Regioni, si rinvia a quanto in generale disposto dalle rispettive regolazioni in materia di tirocini extracurriculari durante le fase emergenziale COVID 19.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalle Regioni avente ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19”, valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell’emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell’ambito dei singoli Avvisi Pubblici in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Le specifiche disposizioni regionale e gli aspetti procedurali sono descritti nel documento allegato alla presente “Disposizioni regionali in materia di gestione nuova fase emergenza sanitaria COVID-19 aggiornato al 06 novembre 2020”.