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NEL LAZIO IN VIGORE LE NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI DAL 1° OTTOBRE

NEL LAZIO IN VIGORE LE NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI DAL 1° OTTOBRE

NEL LAZIO IN VIGORE LE NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI DAL 1° OTTOBRE

Con la DGR n. 533/17, Regione Lazio introduce dal 1° ottobre la nuova disciplina in materia di tirocini extra-curriculari conformandosi a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Le nuove regole, che sostituiscono integralmente la precedente DGR n. 199/13, si applicano ai tirocini avviati dal 1° ottobre (data indicata sia nel progetto formativo, sia nella comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego come data di inizio dello stage), mentre la disciplina previgente continuerà ad essere applicata ai tirocini attivati entro il 30 settembre ed alle rispettive proroghe, nonché a quelli attivati a seguito di avvisi pubblici pubblicati entro il 30 settembre 2017.

Inoltre, con Determinazione G13199 del 28/09/2017 sono stati adottati i nuovi modelli per la compilazione della convenzione e del progetto formativo del tirocinio.

In sintesi, le principali novità introdotte dalla nuova regolazione.

- DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE

La durata massima per tutti i percorsi di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi, è pari a 6 mesi, qualora i percorsi siano rivolti a disoccupati, lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, persone già occupate in cerca di altra occupazione.

Nel caso di persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento, titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e vittime di tratta, la durata massima è estesa a 12 mesi, mentre per le persone disabili può arrivare sino a 24 mesi.

A differenza del passato, l’eventuale unico rinnovo del tirocinio sarà computato ai fini della durata massima stabilita.

È prevista una durata minima di 2 mesi, che può essere ridotta ad un solo mese esclusivamente in caso di attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante che svolge attività stagionali.

Maggiormente chiari i termini di sospensione del tirocinio; il diritto di sospensione è applicato in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata pari o superiore a 30 giorni solari, nonché per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

In casi di interruzione da parte del tirocinante, è richiesta una comunicazione scritta da parte dello stesso indirizzata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto anche da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti o di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi.

- LIMITI NUMERICI

Con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante, ai fini del computo del numero di risorse in organico presso l’unità operativa interessata sono esclusi gli apprendisti, mentre risultano essere ricompresi i dipendenti a tempo determinato a condizione che la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e che la scadenza dello stesso sia posteriore alla data di conclusione del tirocinio.

Inoltre, nel caso di unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% prevista, è subordinata alla stipula del contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, il contratto deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL di riferimento) secondo i seguenti criteri premiali:

a)    un tirocinio in caso di assunzione di almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

b)   due tirocini in caso di assunzione di almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

c)    tre tirocini in caso di assunzione di almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

d)   quattro tirocini in caso di assunzione di almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

- CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

La nuova regolazione introduce alcuni elementi di novità che circoscrivono in maniera più puntuale i presupposti per l’attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante, in particolare con riferimento a:

a)    cause di licenziamento. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, un soggetto ospitante non può attivare un tirocinio per attività equivalenti a quelle per le quali lo stesso ha effettuato, nelle medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro a conclusione del periodo formativo;

b)   divieto di attivazione di tirocini per professioni regolamentate. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;

c)    divieto di attivazione del tirocinio nel caso di precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. È prevista una deroga a tale divieto, in caso di prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione e in caso di prestazioni di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017 per non più di 140 ore nei 180 giorni precedenti.

- TUTORAGGIO

Sono stabilite nuove proporzioni in base alle quali il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, con una sola deroga che non considera tale limite nel caso in cui il soggetto promotore attivi tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Per il tutor del soggetto ospitante, la proporzione stabilita è pari a un numero massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

- INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’indennità minima di partecipazione viene elevata da 400 a 800 euro mensili (importo lordo). La stessa è erogata per intero a fronte di una frequenza minima del 70% delle ore previste su base mensile; nel caso di frequenza inferiore al 70%, l’indennità è riproporzionata in base alla effettiva partecipazione al tirocinio.

Per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito fino a concorrenza dell’indennità minima prevista (vale a dire 800,00 euro lordi mensili).

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta al soggetto ospitante la facoltà di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima prevista.