APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI).
Al ReI, attraverso le risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e quelle derivanti dalla razionalizzazione degli strumenti esistenti di contrasto alla povertà, sono destinati 1 miliardo e 845 milioni di euro, incluse le risorse per rafforzare i servizi, a cui si aggiungono anche le risorse a carico del PON Inclusione (complessivamente 1 miliardo fino al 2022).
A chi è rivolto
Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari che rispondono a determinati requisiti relativi alla propria situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro. In questa prima fase, sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni. Fatti salvi i requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre non è ammessa la contestuale fruizione da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Cosa prevede
Si tratta di un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa. Il ReI non è quindi una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo»; al contrario, richiede un impegno sulla base di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà, condiviso con i servizi territoriali (tra cui i servizi sociali, socio-sanitari e i centri per l’impiego). L'erogazione del sostegno economico è infatti condizionata all’adesione al progetto personalizzato in cui sono individuati gli obiettivi e i risultati attesi, i sostegni necessari forniti dai servizi e gli impegni assunti dai membri del nucleo familiare beneficiario.
Come funziona
Il ReI, a cui si accede attraverso una dichiarazione a fini ISEE “precompilata“, è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, con la possibilità di richiederlo nuovamente a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima erogazione. Lo stesso prevede l’erogazione di:
a)un beneficio economico, variabile da un valore minimo pari a circa 190 euro mensili (per una persona sola) ad un valore massimo di circa 490 euro mensili (per un nucleo con 5 o più componenti), erogato su dodici mensilità;
b)servizi alla persona secondo quanto previstoprogetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, identificati in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che tiene conto, tra gli altri aspetti, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, del livello di istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona.
Inoltre, il decreto istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, articolata in tavoli regionali e territoriali, con l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.
Al fine di agevolare l’attuazione del ReI, nell’ambito della Rete è individuato il Comitato per la lotta alla povertà, quale organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, oltre ad essere istituito l’Osservatorio sulle povertà con il compito di predisporre rapporti periodici (biennali) in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà.