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IL NUOVO ACCORDO TRA STATO E REGIONI SUI TIROCINI: UNA NUOVA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

IL NUOVO ACCORDO TRA STATO E REGIONI SUI TIROCINI: UNA NUOVA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

IL NUOVO ACCORDO TRA STATO E REGIONI SUI TIROCINI: UNA NUOVA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

Come noto, con il nuovo Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio u.s, sono state aggiornate le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 1, commi da 34 a 36 della Legge 28 giugno n. 92”.

Le modifiche introdotte, individuate anche tenuto conto delle esperienze regionali degli ultimi anni, completano e chiariscono il quadro di riferimento nazionale in materia di tirocini extracurriculari al fine di assicurare la promozione di tirocini di qualità, in linea con l’ultima Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea su un “Quadro di qualità sui tirocini” del 10 marzo 2014, e di migliorare la fluidità dei percorsi di transizione scuola-lavoro e di inserimento/reinserimento occupazionale.

Regioni e Province autonome sono tenute a recepire le nuove Linee guida adeguando le rispettive regolazioni regionali, con la facoltà eventualmente di fissare regole di maggiore tutela, entro il 25 novembre 2017.

Quali novità sono state introdotte e con quali conseguenze in termini procedurali nei percorsi di attivazione dei tirocini sono gli aspetti di seguito descritti per area tematica.

DEFINIZIONE, FINALITA’ E DESTINATARI: uniformità del target rispetto ai diversi percorsi formativi

Il nuovo accordo mantiene la definizione di tirocinio, quale misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo, in una situazione che non si configura come rapporto di lavoro, superando le differenziazioni in relazione ai destinatari. Infatti, i tirocini formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo son rivolti indistintamente a: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore o terziaria, b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

 

DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE: modifica della durata, precisazione delle cause di sospensione e di interruzione del tirocinio

La durata complessiva per tutti i percorsi di tirocinio è pari a 12 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, estendibile fino a 24 mesi per i soggetti disabili. È stabilita una durata minima di 2 mesi, che può essere ridotta ad un solo mese esclusivamente in caso di attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante che opera stagionalmente. Maggiormente chiari i termini di sospensione del tirocinio; il diritto di sospensione è applicato in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata pari o superiore a 30 giorni solari, mentre il tirocinio può essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

In casi di interruzione da parte del tirocinante, è richiesta una comunicazione scritta da parte dello stesso indirizzata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto anche da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti o di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi.

SOGGETTI PROMOTORI: aggiornamento dell’elenco dei soggetti promotori

Tra i soggetti promotori sono indicate le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Inoltre, in coerenza con quanto già previsto nelle precedenti linee guida, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e l’ANPAL, in accordo con le Regioni e le Province autonome, possono promuovere programmi nazionali per la promozione dei tirocini, avvalendosi dei propri enti in house e degli altri soggetti promotori.

TIROCINI IN MOBILITA’ INTERREGIONALE: definizione di una regolazione ad hoc per la tipologia di tirocinio c.d. in mobilità interregionale

Le nuove linee guida definiscono una regolazione specifica in caso di tirocini c.d. in mobilità interregionale, nuova fattispecie derivante dall’esperienza del Programma di garanzia Giovani, stabilendo che nel caso di attivazione di un tirocinio presso un soggetto ospitante ubicato al di fuori del territorio regionale, il tirocinio può essere promosso esclusivamente da: a) servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titolo accademici e dell’AFAM, c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, d) Fondazioni ITS. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO: licenziamenti, professioni regolamentate e precedenti rapporti di lavoro

Le Linee Guida aggiornate introducono alcuni elementi di novità che circoscrivono in maniera più puntuale i presupposti per l’attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante, in particolare con riferimento a:

a)   cause di licenziamento. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, un soggetto ospitante non può attivare un tirocinio per attività equivalenti a quelle per le quali lo stesso ha effettuato, nelle medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro a conclusione del periodo formativo;

b)   divieto di attivazione di tirocini per professioni regolamentate. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;

c)   divieto di attivazione del tirocinio nel caso di precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. È prevista una deroga a tale divieto, in caso di prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

LIMITI NUMERICI: apprendisti, dipendenti a termine e introduzione di una premialità per le aziende che assumono i tirocinanti

Con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante, ai fini del computo del numero di risorse in organico presso l’unità operativa interessata sono esclusi gli apprendisti, mentre risultano essere ricompresi i dipendenti a tempo determinato a condizione che la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e che la scadenza dello stesso sia posteriore alla data di conclusione del tirocinio.

Inoltre, nel caso di unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% prevista, è subordinata alla stipula del contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, il contratto deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL di riferimento) secondo i seguenti criteri premiali:

a)   un tirocinio in caso di assunzione di almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

b)   due tirocini in caso di assunzione di almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

c)   tre tirocini in caso di assunzione di almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

d)   quattro tirocini in caso di assunzione di almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

TUTORAGGIO: previsione di nuove proporzioni tra numero di tirocinanti e tutor

Sono stabilite nuove proporzioni in base alle quali il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, con una sola deroga che non considera tale limite nel caso in cui il soggetto promotore attivi tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Per il tutor del soggetto ospitante, la proporzione stabilita è pari a un numero massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

PROGETTO FORMATIVO E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE: coerenza con la classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al DM del 30 giugno 2015

Secondo quanto specificato dalle nuove Linee guida, i progetti formativi oggetto dei percorsi di tirocinio devono fare riferimento alle attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al DM del 30 giugno 2015, ai fini dell’acquisizione di competenze a conclusione dei percorsi utili ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE: cumulabilità dell’indennità con il sostegno al reddito

Con l’aggiornamento delle Linee guida è prevista la cumulabilità dell’indennità di partecipazione con il sostegno al reddito in due casi. Per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza dell’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, il soggetto ospitante può erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima prevista.

CONTROLLI E SANZIONI: definizione di sanzioni chiare e applicabili da parte di Regioni e Ispettorati

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono individuati ulteriori provvedimenti in base alla gravità e alla reiterazione delle violazioni.

Per le violazioni non sanabili, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, si riconosce la possibilità al soggetto che ha commesso la violazione di adottare le necessarie misure correttive al fine di sanare l’irregolarità commessa. Qualora lo stesso non provveda a sanare la violazione, sono applicati i provvedimenti sopra richiamati per le violazioni non sanabili.

Il verificarsi di ulteriori violazioni comporta l’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini per periodi sempre più ampi, fino ad un periodo di 24 mesi.