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SPERIMENTAZIONE DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE.

SPERIMENTAZIONE DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE.

SPERIMENTAZIONE DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE.

L’avvio della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, attraverso l’invio delle lettere ai primi trentamila destinatari, mette in evidenza anche il tema dei criteri di controllo che sono adottati ai sensi dell’Avviso specifico emanato dall’Anpal

Destinatario dell’assegno di ricollocazione è un campione di disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), la cui durata eccede i quattro mesi. Il campione, di circa trentamila persone, è stato selezionato mediante una procedura di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari individuato dall’INPS.

Per le agenzie accreditate ed i servizi per l’impiego ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso sono previsti i seguenti controlli:

a)   Controlli on desk, per accertare la regolarità della realizzazione del servizi in modo conforme a quanto previsto dall’Avviso o dalla normativa di riferimento e per accertare la verifica dell’effettivo raggiungimento del risultato occupazionale attraverso il controllo della Comunicazione obbligatoria  e delle altre informazioni in possesso dell’Amministrazione ed ancora per la verifica dell’effettivo raggiungimento della soglia minima per il riconoscimento del cosiddetto “ fee4services” per il risultato dell’attività erogata a processo, attraverso il controllo della necessaria documentazione;

b)   Verifiche in loco a campione in itinere od ex post mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

In ogni caso i soggetti erogatori coinvolti nell’attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo nazionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. Le disposizioni attuative della sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione stabiliscono inoltre che l’Anpal si riserva ogni facoltà di richiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento ed integrazione necessari ai fini del controllo.

Tutta la documentazione di progetto, per questi fini di controllo, deve quindi essere conservata per un periodo di dieci anni, con particolare attenzione alla documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività e deve essere resa disponibile per i controlli di competenza.  Nei casi in cui l’ANPAL dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto erogatore, potrà procedere al blocco dei successivi compensi e nel caso in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate al recupero degli importi indebitamente percepiti, attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso. Infine va considerato che in caso di revoca dell’accreditamento saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento della revoca, mentre in caso di sospensione le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.