Ultime novità in materia previdenziale
Il contratto definito “Unione Civile” ha previsto per le coppie omosessuali una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione, la pensione indiretta e tutte le norme in materia di successione.Questo significa che di fronte ad una eredità, nella suddivisione ad esempio delle quote di una casa, la coppia omosessuale avrà gli stessi diritti dei coniugi eterosessuali; in caso di morte del coniuge al coniuge superstite omosessuale spetterà il 60% della pensione, come avviene per il coniuge eterosessuale. Ai contraenti delle Unioni Civili è stato inoltre riconosciuto il diritto alle detrazioni per coniuge a carico e agli assegni familiari.
Il “Contratto di convivenza” tra coppie omosessuali e eterosessuali è ora possibile facendo una semplice dichiarazione all’anagrafe. Ai sottoscrittori dei contratti di convivenza spettano il diritto di assistenza del partner in carcere o in ospedale, il diritto di subentro nel contratto di locazione dell’abitazione in caso di morte del partner e di riconoscimento degli alimenti in quantità proporzionale alla durata della convivenza. Gli obblighi reciproci sono minori e mancano quindi i principali diritti, come la pensione di reversibilità.
A luglio c.a. la sentenza n. 174 del 14/07/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la cosiddetta norma “Anti - badante”: tale norma riguardava sia la pensione di reversibilità sia quella indiretta e, nell’ipotesi che il coniuge deceduto avesse contratto il matrimonio in un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite fosse superiore ai 20 anni, prevedeva che l’importo della prestazione venisse ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. Era una norma che aveva lo scopo di impedire i matrimoni “di comodo” tra un pensionato anziano e una persona molto più giovane.
Interessante anche la facoltà di computo dei contributi nella gestione separata introdotta dalla Circolare n.184 del 18/11/2015.Tale Circolare prevede che tutti i lavoratori che abbiano accreditato almeno un contributo mensile nella gestione separata e con contributi come dipendente e/o in gestione speciale, con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e con anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 collocati dopo l’01/01/1996, possano chiedere che la pensione venga ricalcolata con il sistema contributivo e liquidata seguendo le regole pensionistiche previste dalla gestione separata, anche se hanno già maturato autonomamente il diritto a pensione in una delle gestioni.Il computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi, non è possibile il computo parziale.
Quali modifiche aspettarci a breve? Proprio in questi giorni il tema è più caldo che mai: entro dicembre c.a. verrà approvata la Legge di Bilancio 2017 che dovrebbe portare con sé un ventaglio di novità in tema previdenziale. Tra le più importanti, è possibile che venga approvata una norma che modifichi il cumulo contributivo previsto dalla legge 228/2012 rendendolo valido anche per le pensioni di anzianità (o anticipate) ed anche se si sono raggiunti i requisiti minimi previsti in una gestione (20 anni). Il cumulo gratuito dovrebbe inoltre essere esteso anche alle casse dei liberi professionisti. Inoltre, è molto probabile che l’opzione donna verrà estensa alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (e alle autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957) che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015.