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ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO

ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO

ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO

Il Presidente di Fondazione Consulenti per il Lavoro, Vincenzo Silvestri, scrive al Presidente della Regione Siciliana Musumeci per evidenziare gli aspetti critici della regolazione regionale

Come noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni/Province autonome del 21 dicembre 2017, lo scorso anno ha emanato un decreto che armonizza i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 7 del D.Lgs. 276/2003.A loro volta, le Regioni sono tenute ad adeguare i loro sistemi di accreditamento a tale decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore (tale termine andrà in scadenza il prossimo mese di aprile), con la possibilità di prevedere requisiti aggiuntivi in relazione a: a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal suddetto decreto; b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni; c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle figure previste che operano nella sede operativa; d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento alla certificazione del bilancio e al rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.

Nonostante il Ministero del Lavoro abbia già comunicato l’intenzione di prorogare tale termine, la Regione Siciliana, con Delibera n. 34 del 29 gennaio 2019, ha deciso di adeguarsi al predetto decreto aggiungendo due ulteriori requisiti a quelli già previsti.

Il primo requisito, oltre la previsione del decreto ministeriale, è relativo all’obbligo per l’Agenzia di produrre un fatturato annuo che per il 30% non deve derivare da fonti di finanziamento pubblico. Le Agenzie per il lavoro, come la Fondazione Consulenti per il lavoro, operano nei territori regionali dove per Costituzione italiana la materia delle politiche attive è loro riservata (in concorrenza con lo Stato). Gli interlocutori, pertanto, non possono che essere proprio le Regioni che gestiscono i fondi europei riservati all’incentivazione dell’occupazione. Richiedere, pertanto, che un terzo del fatturato sia prodotto da prestazioni verso i privati, significa esprimere una precisa volontà di escludere proprio le Agenzie private dal circuito delle politiche attive regionali.

Il secondo requisito aggiuntivo richiesto attiene ai requisiti professionali che devono possedere gli operatori della stessa agenzia. Secondo il disposto di tale delibera regionale almeno uno dei due operatori richiesti deve possedere i requisiti di cui all’elenco della Legge regionale n. 8/16. A parte il linguaggio giuridico utilizzato non certo molto chiaro, l’unica interpretazione logica che si riesce a dare a tale disposto è che si impone l’assunzione alle Agenzie di uno dei cd. “ex sportellisti”.

In Sicilia, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine sono oltre due mila che, in rete con le nostre 10 sedi regionali accreditate e 191 delegati autorizzati, operano nel settore delle politiche attive contribuendo alla già difficile attività sul territorio di intermediazione fra offerta e domanda di lavoro.

Evidenti sono le implicazioni economico - organizzative di una tale impostazione del sistema di accreditamento regionale, sulle quali la Fondazione Consulenti per il Lavoro ha avviato un confronto diretto con la Regione, al fine di cercare di eliminare quelle che si rilevano delle vere e proprie barriere alla possibilità di realizzare una leale collaborazione tra pubblico e privato, principio sul quale è improntato il nostro sistema delle politiche attive dalla legge Biagi in poi.