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L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD.

L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD.

L’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE AL SUD.

La circolare n. 41 dell’INPS disciplina il bonus concesso per le assunzioni nei territori del Mezzogiorno e delle regioni “in transizione” Abruzzo, Molise e Sardegna. L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.  La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.  In questo senso lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo “ bonus occupazione Sud” .

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00 (cfr. allegato 1 del decreto direttoriale n. 367/2016). Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

Rapporti di lavoro incentivati.

L’esonero, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante.

L’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Il bonus massimo riconoscibile per tale ultima tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante al datore di lavoro è pari ad euro 4.030,00.

Assetto e misura dell’incentivo “bonus occupazione Sud”.

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

Il suddetto incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui all'art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015.  

Vanno ulteriormente escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.